lunedì 1 settembre 2014

InformAZIONE NO AMIANTO


Rimozione amianto nei condomini: 4 cose da sapere sulle procedure

Bonifica e rimozione amianto negli edifici privati e nei condomini: quando è obbligatoria?
E chi deve pagare? Ecco le risposte
A proposito di rimozione amianto: in quale maniera si definiscono le norme relative alle procedure di bonifica di questo materiale dichiarato fuori legge in Italia a partire dal 1992? Esistono infatti procedure di sicurezza che consentono di ottemperare alla corretta rimozione dell'amianto dagli edifici. Andiamo ad osservare in maniera sintetica come deve avvenire il procedimento volto alla rimozione negli edifici privati, con particolare attenzione all'articolazione specifica per il condominio.

Va detto in via preliminare che l'amianto è stato utilizzato in maniera ingente nel corso della seconda metà del ‘900 per la costruzione di numerosi edifici (privati e pubblici, scuole comprese): la scoperta della pericolosità delle sue fibre per l’apparato respiratorio umano (con esiziali effetti cancerogeni) ha spalancato le porte alla messa fuori legge del materiale con il conseguente sviluppo di misure volte a garantirne la corretta e sicura rimozione (ed anche lo smaltimento).

1. La procedura di rimozione amianto all'interno di edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari.

2. In caso di presenza negli edifici di amianto friabile (stato fisico molto insidioso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice azione manuale e quindi più facilmente inalabile) il proprietario dell'edificio (oppure l’amministratore, nel caso del condominio) è obbligato a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di amianto: l'obbligo è prescritto dalle legge (l. 257/1992) e la sua violazione, qualora vi sia omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione amministrativa.

3. L'amianto compatto (ad esempio il cemento-amianto) possiede invece una minore pericolosità (poiché non può essere sbriciolato se non con l'impiego di attrezzi meccanici) e la sua presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione. Nel caso in cui però l'edificio presenti condizioni di degrado e fatiscenza il proprietario (o l'amministratore) ha l'obbligo di far effettuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: per implementare questa procedura è necessario avvalersi di un tecnico. Qualora dovesse essere accertata la necessità di intervenire sull'amianto (in caso di pericolosità dei manufatti presenti) allora è assolutamente necessario fare riferimento ad una ditta specializzata iscritta all'Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).

La rimozione amianto possiede rilevante importanza anche nel settore degli edifici pubblici, in particolare nel settore edilizia scolastica (comparto in cui è stato molto utilizzato negli anni '70-'80): in proposito leggi l'articolo intitolato Edifici scolastici, storia di un'emergenza: il Censis mostra i dati.

4. A chi spetta il pagamento delle complessive procedure di rimozione amianto? Per le operazioni in condominio la spesa grava sui condomini stessi (con ripartizione in base ai millesimi): esiste tuttavia la possibilità per i condomini stessi di rivalersi nei confronti della ditta costruttrice nel caso specifico in cui l’amianto sia stato installato successivamente all’entrata in vigore dei divieti di legge.

Albo Nazionale dei gestori ambientali: entra in vigore il decreto

Decreto del Ministero dell'Ambiente 120/2014 appena pubblicato in Gazzetta: definite attribuzioni e modalità di organizzazione dell'Albo.
È in procinto di entrare in vigore il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, il provvedimento disposto dal Ministero dell'Ambiente idoneo a disciplinare l'Albo nazionale dei gestori ambientali. La data prevista per l'entrata in vigore effettiva è rappresentata dal 7 settembre prossimo: il decreto è stato messo a punto dal ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, sentiti i pareri del Comitato nazionale dell'Albo e del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013.

Il provvedimento si sostanzia attraverso 26 articoli nei quali vengono puntualmente definite le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità delle procedure di iscrizione e i relativi diritti annuali.

Novità di rilievo per un organismo istituito mediante il Decreto legislativo 152/2006 e che si è definito come successore all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal Decreto 22/1997.

Per ulteriori notizie in materia di ambiente consulta la pagina tematica di Ediliziaurbanistica.it.

Il provvedimento (recante rubrica “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2014, durante questo weekend, ed ora è pronto a manifestare i suoi effetti su tutti il territorio italiano: tra due settimane l'entrata in vigore.

Fonte: Ediltecnico
MCNA

1 commento:

Anonimo ha detto...

I fascisti e i nazisti hanno sempre amato l'amianto ammazzando i lavoratori VERGOGNATEVI!