sabato 17 agosto 2013

Amianto, obbligatorio il Piano di lavoro del datore di lavoro


Amianto, obbligatorio il Piano di lavoro del datore di lavoro, non più la notifica

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere eseguiti solo da imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 212 del DLgs 152/2006*.

L’elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano per la rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 del TU 81/08**):

è obbligatoria (e sostituisce la Notifica, già presente nel TU);
è finalizzata alla prevenzione del rischio di esposizione ai danni sia della popolazione che degli addetti alla rimozione;
contiene le modalità con cui si intende effettuare le lavorazioni;
deve essere trasmesso all’Asl di competenza per la valutazione e le eventuali prescrizioni operative.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione del Piano, i lavori possono iniziare.

Il controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica, è materia dell’art. 9 del L. 257/1992 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e che viene riprodotto nella nota***.

* “Albo nazionale gestori ambientali”… costituito presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio… articolato in un Comitato nazionale… e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione … I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali … durano in carica cinque anni.

** “Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto” (modificato dall’art. 118 del DLgs 106/09).

*** “1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni e alle ASL di competenza … una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

2. Le Asl vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione … e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e al Ministero della sanità”.

Riportiamo il testo della LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (GU n.87 del 13-4-1992 - Suppl. Ordinario n. 64 )
note:
Entrata in vigore della legge: 28-4-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               ART. 1.
                              Finalita'
1.  La  presente  legge  concerne  l'estrazione,  l'mportazione,   la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il  trattamento
e lo smaltimento, nel territorio  nazionale,  nonche'  l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta  norme  per  la
dismissione dalla produzione  e  dal  commercio,  per  la  cessazione
dell'estrazione,     dell'importazione,      dell'esportazione      e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e  di  bonifica  delle
aree  interessate  dall'inquinamento  da  amianto,  per  la   ricerca
finalizzata alla  individuazione  di  materiali  sostitutivi  e  alla
riconversione produttiva e  per  il  controllo  sull'inquinamento  da
amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in  vigore  della   presente   legge   sono   vietate   l'estrazione,
l'importazione,   l'esportazione,   la   commercializzazione   e   la
produzione  di  amianto,  di  prodotti  di  amianto,  o  di  prodotti
contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere  c)  e  g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i  diversi  termini
previsti   per   la   cessazione    della    produzione    e    della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
           AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi

          qui trascritti.