sabato 11 agosto 2012


INFORMAZIONE - NO AMIANTO


La bonifica dell’amianto rientra fra le spese che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.


Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, cosiddetto “Decreto Salva Italia”, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ha apportato anche alcune modifiche al TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di cui al DPR n. 917/1986).



In particolare, l’art. 4 ha aggiunto al TUIR l’articolo 16-bis, il cui testo è il seguente:



“Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: … (omissis) … l) di bonifica dall'amianto … (omissis) …”.



Ciò significa che dal 1° gennaio 2012 sono ammesse fra le detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie anche le spese sostenute per la bonifica dell’amianto. Per quanto ovvio, si precisa che deve trattarsi di interventi effettuati da persone fisiche assoggettate all’IRPEF.



Per poter beneficiare della detrazione è necessaria una comunicazione preventiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla ASL – Azienda Sanitaria Locale di competenza, presso la quale è comunque opportuno informarsi prima di iniziare qualsiasi intervento.

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