Amianto, obbligatorio il Piano di lavoro del datore di
lavoro, non più la notifica
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono
essere eseguiti solo da imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 212
del DLgs 152/2006*.
L’elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano per
la rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 del TU 81/08**):
è obbligatoria (e sostituisce la Notifica, già presente nel
TU);
è finalizzata alla prevenzione del rischio di esposizione ai
danni sia della popolazione che degli addetti alla rimozione;
contiene le modalità con cui si intende effettuare le
lavorazioni;
deve essere trasmesso all’Asl di competenza per la
valutazione e le eventuali prescrizioni operative.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione del Piano, i lavori
possono iniziare.
Il controllo sulle dispersioni causate dai processi di
lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica, è materia dell’art. 9
del L. 257/1992 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e che
viene riprodotto nella nota***.
* “Albo nazionale gestori ambientali”… costituito presso il
Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio… articolato in un Comitato
nazionale… e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione … I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali … durano in carica
cinque anni.
** “Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto”
(modificato dall’art. 118 del DLgs 106/09).
*** “1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento
o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni e alle ASL di
competenza … una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei
rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e
i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività,
e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti
amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della
tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
2. Le Asl vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione
… e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti,
che trasmettono alle competenti regioni e al Ministero della sanità”.
Riportiamo il testo della LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
(GU n.87 del 13-4-1992 - Suppl. Ordinario n. 64 )
note:
Entrata in vigore della legge: 28-4-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita'
1. La presente
legge concerne l'estrazione,
l'mportazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione,
il trattamento
e lo smaltimento, nel territorio nazionale,
nonche' l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme
per la
dismissione dalla produzione
e dal commercio,
per la cessazione
dell'estrazione,
dell'importazione,
dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e di
bonifica delle
aree interessate dall'inquinamento da
amianto, per la
ricerca
finalizzata alla
individuazione di materiali
sostitutivi e alla
riconversione produttiva e
per il controllo
sull'inquinamento da
amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata
in vigore della
presente legge sono
vietate l'estrazione,
l'importazione,
l'esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto,
di prodotti di
amianto, o di
prodotti
contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle
lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi
termini
previsti per la
cessazione della produzione e
della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima
tabella.
AVVERTENZA:
Il testo
delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai
sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo
fine di
facilitare la lettura delle disposizioni
di legge
modificate o alle
quali e' operato
il rinvio. Restano
invariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi
qui
trascritti.
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