domenica 27 aprile 2008


In occasione della Giornata Mondiale in Memoria delle VITTIME dell'amianto assassino, sollecitiamo le Istituzioni, i cittadini e tutta la società civile a continuare la battaglia a difesa del diritto alla salute e dell'ambiente.
Questo è il primo anniversario che ricordiamo, con la speranza di ritrovarci tra esattamente un anno per poi poter tirare le somme e riflettere sulle azioni concrete contro l'amianto in Valle Caudina.

GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELL'AMIANTO!
GIUSTIZIA CONTRO GLI ASSASSINI E I LORO COMPLICI!
GIUSTIZIA PER LE NUOVE GENERAZIONI!

Movimento Caudino No Amianto

5 commenti:

Comunità Militante Caudina ha detto...

PRINCIPALI NORMATIVE ITALIANE E VALORI DI RIFERIMENTO PER L'AMIANTO

Decreto Legislativo 25 Luglio 2006 n.257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.211 dell’11 Settembre 2006. Il D.Lgs. 257/2006 ha abrogato le disposizioni di cui al Capo III (“Protezioni dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro”) del D.Lgs. 277/91 (art.5, comma 1). La nuova norma tecnica designa col termine amianto i soliti 6 silicati fibrosi anche se la dicitura è, in alcuni casi, diversa (al posto di “tremolite”, ad esempio, è riportata la dicitura “tremolite d’amianto”). Il valore limite di esposizione per l’amianto (esposizioni professionali) è fissato a 0.1 fibre/cm3 di aria. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1997 (“Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy - membrane filter method”. World Health Organization, Geneva 1997) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Legge N.257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. La legge vieta l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione di manufatti e la loro commercializzazione (nei vari Paesi della Comunità Europea la cessazione dell’impiego dell’amianto non è avvenuta allo stesso momento). La legge prevede l'istituzione di una commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; dispone che ai fini della tutela dell'ambiente e della salute le Regioni adottino appositi piani regionali. La legge 257/92 ha impedito (e questo era l’obiettivo principale) in modo definitivo qualsiasi ulteriore diffusione e aumento di prodotti contenenti amianto sul territorio nazionale, non vietando l’uso dei materiali già posti in opera.

D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni”. Il decreto in oggetto non riporta alcun limite per la presenza di fibre asbestiformi nell’aria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque indicato un valore limite di concentrazione nell’aria per gli ambienti di vita pari ad 1 fibra/litro. Le concentrazioni devono essere determinate utilizzando la microscopia elettronica a scansione con sonda per la microanalisi (“Air Quality Guidelines” Second Edition - WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark 2000). L’Allegato 1 al D.M. 471/99 (“Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali”) stabilisce un valore di concentrazione limite accettabile nel suolo e nel sottosuolo (Tabella 1) per l’amianto di 1000 mg/Kg (0.1 % in peso) espresso come “amianto in fibre libere” (sia che si tratti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, che di siti ad uso commerciale e industriale). Per “amianto in fibre libere” s’intende l’amianto costituito sia dalle fibre respirabili (o regolamentate), che dalle fibre presenti in aggregati (fasci) di qualunque dimensione, ma non inglobate nella massa rocciosa.

Decreto Ministeriale 6 Settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. La normativa si applica a strutture edilizie (ad uso civile, commerciale o industriale) in cui sono presenti manufatti contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione alle fibre aerodisperse. Riporta i metodi di campionamento e di analisi dei materiali, la valutazione del rischio, i criteri decisionali, i metodi di bonifica, le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica, i criteri per la certificazione della restituibilità degli ambienti bonificati. Per la “restituibilità” dei locali bonificati dall’amianto è necessario che la concentrazione media di fibre di amianto nell’aria, al termine delle bonifiche, risulti inferiore il limite di 2 fibre di amianto/litro, determinata mediante microscopia elettronica a scansione con sonda per la microanalisi (SEM/EDX).

D.M. 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 257/92, recante: Normative relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Riporta, nell’Allegato 4 (“Criteri relativi alla classificazione e all’utilizzo delle Pietre Verdi in funzione del loro contenuto di amianto”), utili indicazioni sulla classificazione dei materiali lapidei e la valutazione del contenuto di amianto .Per quanto concerne i materiali in breccia (termine improprio) il D.M. 14 Maggio 1996 definisce un indice (l’indice di rilascio I.R.) dato dal rapporto tra la percentuale di amianto liberato e la densità relativa percentuale. L’obiettivo della prova indicata nel D.M. 14 Maggio 1996 è di valutare l’amianto liberabile da un materiale mediante un test che simuli le sollecitazioni a cui esso può essere sottoposto durante operazioni di movimentazione (carico, scarico, ecc.). La prova è stata studiata con riferimento alla valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti nelle cave di pietre verdi. Essa è nata con l’obiettivo di realizzare controlli di routine sui materiali estratti nelle suddette cave, destinati alla vendita come granulati, al fine di definirli “pericolosi” (e quindi non commerciabili) oppure “non pericolosi” (e quindi utilizzabili). Per estensione logica, anche se ciò non è scritto in nessuna norma, la prova potrebbe essere utilizzata per definire la “pericolosità” di qualunque materiale granulare dal punto di vista del rilascio di fibre di amianto, anche se non si tratta di un granulato di pietre verdi destinato al mercato degli inerti. La prova (definibile sinteticamente come prova di automacinazione) consiste nell’abrasione del materiale “in breccia” facendolo rotolare su se stesso in un cilindro rotante, senza aggiunta di corpi macinanti (da ciò deriva l’abrasione: nel corso del rotolamento i grani strisciano ed urtano l’uno contro l’altro e, in minor misura, sulla parete interna del cilindro). Al termine del rotolamento sono separati i fini prodotti dall’abrasione e su di essi si determina il tenore di amianto. L’introduzione del parametro densità relativa è dovuto al fatto che i materiali (si ricorda che siamo nell’ambito delle rocce) con densità relativa minore di 1 sono porosi e quindi presentano una matrice con minor resistenza meccanica rispetto a quelli con densità relativa prossima ad 1 (materiali compatti). Più il materiale è poroso e più piccola sarà la densità relativa. Della resistenza meccanica si tiene conto, indirettamente, nella prova di automacinazione (minore è la resistenza meccanica di una roccia contenente amianto, più amianto viene liberato con l’abrasione). Il materiale è definito non pericoloso quando l’indice di rilascio sarà inferiore o uguale a 0.1.

Comunità Militante Caudina ha detto...

INQUINAMENTO DELL'ARIA DA FIBRE D'AMIANTO

Il termine amianto (o dall’inglese asbesto) è un nome commerciale che identifica un gruppo di minerali costituito da silicati dall’aspetto fibroso.
Il silicio è il secondo elemento della crosta terrestre in ordine di abbondanza (26.3%) dopo l’ossigeno. I silicati costituiscono, infatti, oltre il 90% della crosta terrestre.
Sono noti numerosi minerali con morfologia fibrosa, molti dei quali possono essere presenti in associazione con l’amianto. La legislazione italiana (Decreto Legislativo 25 Luglio 2006 n.257, “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”), definisce tuttavia col termine amianto i silicati fibrosi elencati nella tabella in fondo al paragrafo.
Questa definizione deriva dall’Igiene Industriale e i tre principali minerali di amianto che hanno avuto una larga applicazione industriale sono stati il crisotilo, l’amosite e la crocidolite.
La presenza di fibre di amianto nell'aria (fibre aerodisperse) può avere un'origine sia naturale (dovuta all'erosione delle rocce che lo contengono ad opera degli agenti atmosferici), che antropica.
Buone concentrazioni di amianto a fibra lunga, molto pregiato, si hanno nell’alta Val Malenco, in provincia di Sondrio. Il crisotilo veniva estratto dai giacimenti piemontesi nella miniera a cielo aperto di Balangero (all’imbocco delle Valli di Lanzo, a Nord-Ovest di Torino). Anche in Valle d’Aosta era presente un giacimento (miniera di Settarme-Chassant, nel Comune di Emarèse). L’ex miniera di amianto si trova ad una altitudine di circa 1370 m s.l.m. La miniera è stata scoperta nel 1872 e coltivata, a fasi alterne, fino al 1970. La mineralizzazione in amianto è costituita da fibre “slip” (l’asse delle fibre è parallelo rispetto alla vena) nelle rocce serpentinose e talvolta anche da fibre “cross” (in tal caso l’asse delle fibre è perpendicolare rispetto alla vena) in litoclasi (fratture nella roccia generate da un lento spostamento verticale della crosta terrestre). La miniera è stata coltivata sia a cielo aperto che in galleria.
Le fibre di amianto hanno una eccezionale resistenza al fuoco ed agli agenti chimici, sono dotate di bassa conducibilità termica ed elettrica e i materiali contenenti amianto mostrano una elevata resistenza meccanica (l’amianto ha una buona resistenza alla trazione) e resistenza ai funghi parassiti. Per queste proprietà, la presenza di numerosi giacimenti ed il loro basso costo, l’amianto ha trovato impiego in moltissimi settori ed in particolare nell’edilizia. Il termine asbesto deriva dal greco “asbestos” che significa “indistruttibile”.
L’amianto era impastato col cemento per produrre canne fumarie, tubi, cisterne, lastre (piane ed ondulate) tipo Eternit (prodotti ad alta densità) che hanno trovato un larghissimo impiego. Le lastre hanno una colorazione grigio-chiara ma sono state prodotte anche lastre colorate mediante l’aggiunta di pigmenti.
L’amianto a fibre lunghe era cardato per produrre rivestimenti isolanti (elettrici, acustici e termici), oppure filato e tessuto per ottenere corde, guanti e tessuti incombustibili, materiali che possono essere costituiti anche dal 100% di amianto.
L’amianto è stato anche utilizzato per produrre rivestimenti refrattari e guarnizioni di forni.
Fibre di amianto sono state applicate a spruzzo, insieme a sostanze adesive (come la vermiculite), per l’isolamento termico ed acustico degli edifici o per aumentare la resistenza al fuoco delle strutture in caso di incendi. Nei rivestimenti a spruzzo l’amianto è presente in quantità molto elevate (anche superiori all’85%).
L’amianto è stato impiegato nei locomotori e nelle carrozze ferroviarie, nei materiali di attrito dei freni e delle frizioni (comunemente chiamati “ferodi”), nei rivestimenti plastici di pavimenti (tipo linoleum), nei prodotti bituminosi, nella fabbricazione di mastici, sigillanti e adesivi.
È stato usato per l’isolamento termico negli elettrodomestici ed altri attrezzi utilizzati nelle abitazioni come, ad esempio, gli assi da stiro, gli asciugacapelli, i tostapane, le lavatrici, le asciugatrici, le centrifughe, le lavastoviglie, i frigoriferi, i congelatori, i radiatori, i boilers.
Nei laboratori chimici sono stati usati per moltissimo tempo manufatti contenenti amianto, come guanti e reticelle spargifiamma.
Per quanto concerne l’industria del fibrocemento sono stati iniziati, a partire dagli anni ’80, lavori di ricerca e sviluppo per trovare delle fibre, sostitutive dell'amianto, che aggregate al cemento fossero in grado di dare, come risultato finale, un prodotto affidabile nel tempo e contenuto nei costi.
In seguito molte indagini hanno dimostrato la pericolosità dell’amianto per la salute umana (vedi paragrafo dedicato) e, di conseguenza, le legislazioni di vari Paesi (tra cui l'Italia) hanno messo al bando la sua estrazione, nonché la produzione e la commercializzazione di manufatti contenenti amianto.

Anche se oggi in Italia l'amianto è stato messo al bando esistono ancora moltissimi edifici in cui esso è presente. La pericolosità delle fibre è da mettere in relazione alla facilità con cui queste sono rilasciate dal manufatto, si diffondono nell'aria e hanno probabilità di essere respirate. Da questo punto di vista i materiali friabili (che si sbriciolano con la sola pressione delle dita) sono quelli più pericolosi. Le coperture piane o ondulate in cemento/amianto (tipo Eternit) sono invece materiali non friabili, cioè compatti, che se in buono stato di conservazione non rilasciano facilmente fibre nell'aria. Altri fattori di cui occorre tener conto sono, ad esempio, l'accessibilità del manufatto e la destinazione d'uso dei locali (aule scolastiche, palestre, teatri, ecc.) nei quali è stato rinvenuto.

Al giorno d'oggi sono rare le elevate esposizioni professionali che si verificavano in passato. Il problema di maggiore attualità è, invece, quello delle basse esposizioni. Queste esposizioni (non professionali) sono dovute a dispersioni di fibre in ambienti di vita e la stima del rischio per la salute è in questo caso ancora più difficile rispetto alle medie ed alte esposizioni. La più importante sorgente di esposizione (generalmente a bassi livelli e per lungo tempo) si verifica all'interno degli edifici. L'inquinamento dell'aria all'esterno è, invece, generalmente trascurabile.
A differenza delle fibre aerodisperse all'esterno quelle presenti nell'aria di ambienti confinati possono essere messe in relazione con la sorgente: ciò permette di modificare o rimuovere la sorgente di emissione mediante interventi di bonifica (vedi paragrafo dedicato).

Per concludere se e da un lato non occorre sottovalutare il problema amianto, dall'altro non bisogna nemmeno amplificarlo creando allarmismi ingiustificati. Inoltre con l'abolizione dell'uso degli amianti e l'impiego di materiali sostitutivi fibrosi di sintesi si rendono ora necessarie ulteriori informazioni sulla nocività di questi materiali alternativi, alcuni dei quali sono considerati "sospetti".

Comunità Militante Caudina ha detto...

PERICOLOSITA' DELL'AMIANTO PER LA SALUTE UMANA


Successive indagini epidemiologiche e cliniche hanno dimostrato la pericolosità per la salute quando le fibre di amianto sono inalate (il suo potere oncogeno è molto elevato). L’amianto può causare malattie molto gravi quali l’asbestosi, il tumore polmonare e il mesotelioma (della pleura o del peritoneo).
L’asbestosi è una malattia professionale causata dall’accumulo di fibre nei polmoni e dalla conseguente reazione dell’organismo nei loro confronti. Si ha la produzione di abbondante tessuto fibroso ed alterazioni gravi della struttura alveolare e della funzione polmonare, alterazioni di tipo permanente, irreversibili, che tendono (al pari della silicosi) ad aggravarsi anche al cessare dell’esposizione.
Le altre due malattie associate all’esposizione alle fibre di amianto sono di tipo neoplastico. In particolare il mesotelioma è un tumore molto raro nella popolazione non esposta all’amianto e, per questo motivo, questa malattia è stata riconosciuta come malattia professionale. I mesoteliomi hanno un lungo tempo di latenza che può arrivare anche a 30÷40 anni (il tempo di latenza è il tempo che intercorre tra la prima esposizione e l’insorgenza della malattia o la sua diagnosi). Questo tipo di tumore evidenzia, pertanto, esposizioni avvenute nel passato. Per questo motivo molti medici del lavoro ritengono che nel prossimo futuro si osserverà un incremento dei casi di mesotelioma maligno in Italia. E’ stato anche dimostrato il rischio per i famigliari dei lavoratori esposti dovuto agli indumenti lavorativi contaminati (come per i famigliari dei lavoratori della fabbrica di Eternit di Casale Monferrato). Casi di mesotelioma evidenziano, quindi, esposizioni pregresse e per questo motivo la popolazione più giovane (come i bambini) deve essere particolarmente tutelata.
Per l’amianto, e le sostanze cancerogene in generale, non è possibile individuare una dose minima al di sotto della quale non vi sia rischio per la salute. In ogni caso il rischio aumenta statisticamente con la dose di fibre inalate (dove per dose s’intende il prodotto tra l’intensità e il tempo di esposizione). La formazione e lo sviluppo della neoplasia sono, infatti, il risultato di un processo multifattoriale che passa attraverso fasi successive e sul quale intervengono fattori relativi sia all'individuo (corredo genetico, stato delle difese immunitarie, età, abitudini di vita, ecc.), che all'ambiente. Nell'ambiente l'uomo può venire a contatto con numerosi fattori che, direttamente o indirettamente, singolarmente o per effetto combinato, possono indurre la trasformazione neoplastica della cellula.
Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato tutti i tipi di amianto come sostanze cancerogene per l’uomo. Si fa in ogni caso presente, ancora una volta, che in natura esistono svariati silicati fibrosi la cui patogenicità è ancora sconosciuta (ad eccezione dell’erionite, un minerale della famiglia delle zeoliti, riconosciuto cancerogeno per l’uomo dallo IARC nel 1987).
Recentemente l’attenzione degli studiosi si è rivolta anche alle fibre artificiali (MAN-MADE MINERAL FIBRES), come la lana e i filamenti di vetro, la lana di roccia e di scoria e le fibre ceramiche. Lo IARC ha classificato nel gruppo 2B (possibili cancerogeni umani) la lana di vetro, di roccia, di scoria e le fibre ceramiche; mentre ha classificato nel gruppo 3 (sostanze chimiche o gruppi di sostanze che non possono essere classificate per quanto riguarda la loro cancerogenicità per l’uomo) i filamenti di vetro.
La pericolosità delle fibre di amianto è da mettere in relazione a:
1) Le dimensioni delle fibre
Le fibre biologicamente più importanti (maggiormente patogene) sono quelle “respirabili”, cioè le fibre lunghe e sottili (ipotesi di Stanton, basata solo su aspetti puramente fisico-meccanici).
Le “fibre regolamentate” o “respirabili” sono le fibre che hanno :

lunghezza > 5 µm
diametro <3 µm
lunghezza/diametro ("aspect ratio") > 3
(dove 1 µm = un millesimo di millimetro).

2) Le caratteristiche superficiali, ed in particolare la composizione chimica e mineralogica.
3) La biopersistenza, cioè la durabilità in vivo.
Per quanto concerne l’ingestione delle fibre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) “gli studi epidemiologici sulle popolazioni le cui sorgenti di approvvigionamento d’acqua contengono forti tenori di amianto non mostrano alcuna prova seria che l’amianto ingerito sia cancerogeno”(Guidelines for Drinking Water Quality. World Health Organization Report, 1993.)
L’ingestione delle fibre può avvenire attraverso l’acqua contaminata naturalmente (rocce contenenti amianto) o antropicamente (ad esempio quando l’acqua potabile scorre attraverso condutture in Eternit).

Comunità Militante Caudina ha detto...

INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO

Il D.Lgs. 257/2006 ha abrogato le disposizioni di cui al Capo III (“Protezioni dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro”) del D.Lgs. 277/91 (art.5, comma 1). Secondo il D.Lgs. 257/2006 gli interventi di bonifica dovranno essere effettuati da una Ditta specializzata iscritta all’Albo. Prima di iniziare la bonifica il datore di lavoro dovrà predisporre un piano di lavoro ai sensi dell’art. 59 duodecies (“Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto”), comma 2, del D.Lgs. 626/94. Copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all’organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 59 duodecies, comma 5, del D.Lgs. 626/94).
Gli interventi di bonifica dell'amianto possono consistere, a seconda dei casi, nella riparazione delle parti danneggiate (se di piccola estensione), nell'incapsulamento, nella segregazione o nella rimozione. L'incapsulamento consiste nell'applicare una speciale vernice sulla superficie del manufatto tale da formare una pellicola impermeabile e resistente che impedisce il rilascio delle fibre nell'aria. La segregazione consiste nel realizzare una barriera fisica che separa l'amianto dalle aree occupate del locale. La rimozione consiste nella sostituzione del materiale contenente amianto. Nel caso dell'incapsulamento e della segregazione i costi di intervento sono più contenuti ma occorre predisporre un programma di controllo e/o monitoraggio dell'aria periodici in quanto la sorgente inquinante non viene rimossa. Nel caso della rimozione il problema viene definitivamente risolto ma i costi d’intervento sono molto maggiori e si può produrre una notevole quantità di rifiuti che devono essere smaltiti correttamente. In ogni caso l'intervento di bonifica deve essere effettuato da una ditta specializzata la quale dovrà mettere in atto tutti quegli accorgimenti tecnici previsti dalla normativa al fine di non contaminare l'ambiente circostante e proteggere i lavoratori durante l'attività di bonifica stessa. I criteri tecnici per la scelta della Ditta che eseguirà le bonifiche sono: le referenze (cioè i precedenti interventi che la Ditta può documentare), il progetto presentato relativo all'intervento da effettuare e l'appartenenza ad un Albo delle Imprese del settore. E' possibile consultare la pagina Normativa per trovarvi dei RIFERIMENTI NORMATIVI.

materiale tratto da:http://www.arpa.vda.it

Comunità Militante Caudina ha detto...

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